Dove ti trovi > Home Page > Volontariato > Legge 266/91
Legge quadro sul volontariato
Testo della Legge
266/91 - Legge quadro sul volontariato
Art. 1
Finalità e oggetto della legge
1. la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la
funzione dell’attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,
ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne
favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti
fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti.
Art. 2
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di
volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il
volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’attività del volontariato non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l’attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonome e
con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l’organizzazione di cui fa parte.
Art. 3
Organizzazioni di volontariato
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni
organismo liberamente costituita al fine di svolgere
l’attività di cui all’articolo 2, che si
avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma
giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei
loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo
solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o
nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le
diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume,
devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di
lucro, la democraticità della struttura,
l’elettività e la gratuità delle cariche
associative nonché la gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione e
di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.
Devono essere
altresì stabiliti l’obbligo di formazione del
bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i
lasciti ricevuti, nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli
aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l’attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato
mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti
dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con
queste convenzionate.
Art. 4
Assicurazione degli aderenti ad organizzazione di
volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalle data
di entrata invigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche
o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5
Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse
economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività da:
contributi degli aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentare attività o progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità
giuridica, iscritte nei registri di cui all’articolo 6,
possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili
occorrenti per lo svolgimento della propria attività.
Possono inoltre, in deroga agliarticoli 600 e 786 del codice
civile, accettare donazioni e, con beneficio d’inventario,
lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro
rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità
previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo
statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni.
Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli
articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle
organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro
forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento
della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di
volontariato operanti inidentico o analogo settore, secondo le
indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli
aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice
civile.
Art. 6
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle
regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano
l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato.
2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare
le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali,
secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7
e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui
all’articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il
permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento
dell’attività di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o
contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro
il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta notifica decide con le medesime modalità e negli
stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia
aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale per il
volontariato, previsto dall’articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla
conservazione della documentazione relativa alle entrata di cui
all’articolo 5, comma 1, con l’indicazione nominativa
dei soggetti eroganti.
Art. 7
Convenzioni
1. Lo stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali
egli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino attitudine
e capacità operative.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a
garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuità le attività oggetto della
convenzione, nonché il rispetto dei dirittie della
dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità nonché le modalità di rimborso delle
spese.
3. La copertura assicurativa di cui all’articolo 4 è
elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a
carico dell’ente con il quale viene stipulata la
convenzione medesima.
Art. 8
Agevolazione fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di
cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro
attività sono esenti dall’imposta di bollo e
dall’imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato
di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini
solidarietà, non si considerano cessioni di beni né
prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di
legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni
che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.408,
come modificato dall’articolo 1 della legge 25 marzo 1991,
n.102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi
principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a
favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini
di solidarietà, purché le attività siano
destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee
in base alla normativa vigente in materia e che risultano
iscritte senza interruzione da almeno due anni negli apposti
registri. A tal fine, in deroga alle disposizione di cui alla
lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la
deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli
articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, e successive modificazioni e integrazioni, per un
ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del
reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma
erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e
fino ad un massimo di lire 100 milioni."
4. I proventi derivanti da attività commerciali e
produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia
documento il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di
esenzione, previo accertamento della natura e
dell’entità delle attività, decide il
Ministero delle finanze con proprio decreto, di concerto con il
Ministero per gli affari sociali.
Art. 9
Valutazione dell’imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui all’articolo 6 si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.598, come sostituito
dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1982, n.954.
Art. 10
Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare
l’autonomia di organizzazione e di iniziativa del
volontariato o favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni
per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto
dell’attività di volontariato, all’interno
delle strutture pubbliche e di strutture convenzionale con le
regioni e le province autonome;
b) le forme di
partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all’articolo 6 alla programmazione degli
interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità
nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle
convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di
intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto
dall’articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle
attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni
iscritte nei registri di cui all’articolo 6 ai corsi di
formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o
promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti
locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni
stesse.
Art. 11
Diritto all’informazione ed accesso ai documenti
amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al
capo V della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli
scopi statutari delle organizzazioni.
Art. 12
Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito
l’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto
dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e
composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle
federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da
due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. L’Osservatorio, che
si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a
disposizione dal Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed
alla diffusione della conoscenza delle attività da esse
svolte;
promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero;
fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato;
approvare progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6
per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e
di banche-dati nei settori di competenza della presente
legge;
pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno
e sulle stato di attuazione delle normative nazionale e
regionali;
sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative
di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei
servizi;
pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere
altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie
attinenti l’attività di volontariato;
promuovere, con cadenza
triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale
partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli
operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo
per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i
progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Art. 13
Limiti di applicabilità
1. È fatta salva la normativa vigente per le
attività di volontariato non contemplate nella presente
legge, con particolare riferimento alle attività di
cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e
a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla
legge 15 dicembre 1972, n.772.
Art. 14
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale per il
volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2
dell’articolo 12 e per l’organizzazione della
Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera
i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di
due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario
1991, all’uopo utilizzando parzialmente
l’accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi
1 e 2 dell’articolo 8 sono valutate complessivamente in
lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al
relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capito 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando
parzialmente l’accantonamento: "Legge-quadro sulle
organizzazioni di volontariato".
Art. 15
Fondi speciali presso le regioni
1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n.356, devono prevedere nei propri
statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1
dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di
fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il
tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione
delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la
funzione di sostenerne e qualificarne
l’attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto
alle operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 1
del citato decreto legislativo n.356 del 1990, devono destinare
alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente
articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad
opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi
dell’articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile
1929, n.967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di
attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16
Norme transitorie e finali
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trenta e di Bolzano, le regioni
provvedono ad emanare o adeguare le norme per l’attuazione
dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla
data della sua entrata in vigore.
Art. 17
Flessibilità nell’orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei
registri di cui all’articolo 6, per poter espletare
attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle
forme di flessibilità di orario di lavoro o delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
2. All’articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n.93, è
aggiunto, infine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali
disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino
nell’ambito del comune di abituale dimora la loro opera
volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato
riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o
di turnazioni, compatibilmente con l’organizzazione
dell’amministrazione di appartenenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Il CVM su Rai News 24 (22 gennaio)
Intervista al nostro Direttore Attilio Ascani
Un pozzo di sorprese 2010
Raccolta fondi a sostegno di progetti idrici in Etiopia
Un giovedì insieme (Febbraio)
Dare spirito e ali al CVM
Donne e diritti negati
Convegno Montefiore dell'Aso
In Cammino Verso... l'Africa
Seminario di Formazione sul Volontariato e la Solidarietà Internazionale
Un giovedì insieme (Gennaio)
Dare spirito e ali al CVM
Il CIELO STELLATO IN KANT E LEOPARDI
PROGETTO DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE: “LA REVISIONE DEI CURRICOLI A SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA”
Quale dialogo senza ascolto?
La responsabilità dell'ascolto dell'altro nelle grandi religioni
Terzo corso di formazione al volontariato e alla solidarietà internazionale
HARAMBEE: lavorare insieme per un obiettivo comune
Seminario nazionale di Educazione Interculturale
Dal 3 al 5 Settembre 2009 a Senigallia (AN) il terzo seminario nazionale di Educazione Interculturale
Viviana&Andrea: un dono per l'Etiopia
Viviana e Andrea, in occasione delle loro nozze, hanno scelto di contribuire alla realizzazione di un intervento di approvvigionamento idrico a favore della popolazione etiope.
Premio di laurea sugli obiettivi del millennio
In collaborazione con la Caritas della Diocesi Ancona-Osimo
Contro l'AIDS taglia corto!
Concorso di video art rivolto a giovani artisti under 30
Servizio Civile con CVM
Opportunità per l'anno 2009/2010
5 PER MILLE 2009 - Codice Fiscale 0 0 3 1 6 1 4 0 4 3 3
Destina il 5 per mille a CVM - Comunità Volontari per il Mondo
Mehaber Weekend 2009 - RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI
A causa del basso numero di iscrizioni il corso è stato rimandato a data da destinarsi
Risultati Campagna "Un pozzo di sorprese 2009"
Raccolti 40.000 Euro per i progetti idrici in Etiopia
Convocazione Assemblea Ordinaria
Domenica 10 Maggio 2009
Seminario "Acqua, tra consapevolezza, responsabilità ed impegno"
Seminario alla facoltà di Agraria di Ancona il 1 Aprile 2009
Corso di formazione al volontariato internazionale
corso di formazione al volontariato internazionale organizzato dal CVM - Comunità Volontari per il Mondo
I valori della fede da venerdì 6 marzo 2009 a giovedì 26 marzo 2009 a Torrette di Ancona
Corso di formazione. Insegnamento religioso nella scuola multietnica.
Target 2015! I poveri non possono aspettare! da domenica 21 dicembre 2008 a domenica 4 gennaio 2009 a Ancona - Centro Culturalo ATOPOS
Mostra fotografica su gli 8 obiettivi del millennio
Stop AIDS in Africa lunedì 1 dicembre 2008 a Pescara
Concerto Gospel. I proventi della serata saranno devoluti in favore dei progetti del CVM per la prevenzione e la cura dell'AIDS in Etiopia e Tanzania.
Per un futuro senza AIDS lunedì 1 dicembre 2008 a Sala del Consiglio Comunale - Ancona
Seminario itinerante. Africa e Italia si confrontano
Dalle donne ...ai diritti umani giovedì 20 novembre 2008 a Comune di Pescara - Sala Consiliare
Seminario locale della Campagna Nazionale Focsiv
"Non uno di meno" La scuola di tutti martedì 28 ottobre 2008 a Pescara
Settimo convegno regionale di Educazione Interculturale
Ubuntu: io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti a Casa delle culture, Vallemiano - Ancona
Corso di formazione di base al volontariato e alla solidarietà internazionale. Il primo appuntamento Venerdi 24 ottobre 2008
LETTERATURA della MIGRAZIONE e IDENTITA' MULTIPLE sabato 20 settembre 2008 a Fermo - Viale delle Regioni, 6, Porto San Giorgio
Fermo - Sabato 20 settembre 2008. Seminario organizzato da CVM
Telefono e Fax: 071-202-074
Posta elettronica: cvm@cvm.an.it
Telefono e Fax: 0734-674-832
Posta elettronica: cvmap@cvm.an.it
Telefono: 338-1080053
Posta elettronica: cvmabruzzo@yahoo.com
Telefono e Fax: 0871-349406
Posta elettronica: cvmabruzzo@yahoo.com